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A scopo consultativo pubblichiamo lo Statuto dell’Associazione Volterrajazz.

 COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1) E’ stata costituita con sede in Volterra, Via Matteotti, 12 l’associazione musicale con la denominazione “VOLTERRA JAZZ”.L’Associazione non ha scopi di lucro.

ART. 2) L’Associazione “VOLTERRA JAZZ” si propone di promuovere il coordinamento, la diffusione e lo sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione nel campo della musica jazz con particolare riferimento al jazz italiano, la sua qualificazione ed organizzazione.

L’associazione adotta e sviluppa ogni iniziativa utile per raggiungere la finalità associativa ed in particolare persegue seppure in fasi diverse e secondo un’elencazione di priorità, i seguenti compiti istituzionali;

favorisce l’educazione musicale di base nella città di Volterra e nel territorio circostante, costituendo corsi di introduzione alla musica per giovani e adulti e di propedeutica musicale per bambini, curandone la gestione;

svolge in Volterra, sotto denominazione di “Seminari Volterrani” corsi di perfezionamento sulla misura jazz articolati in tre livelli rispettivamente di introduzione, specializzazione, alta qualifica~ione professionale;

promuove e organizza concerti, audizioni, convegni, seminari e corsi, attività editoriali e discografiche;

promuove e organizza iniziative volte alla formazione professionale dei musicisti/insegnanti ed operatori nel campo del jazz;

costituisce una banca dati sul jazz e ne cura la gestione.

L’Associazione potrà collaborare con altri Enti e Associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione derivanti dall’ attività direttamente connessa, nella realizzazione dell’attività istituzionale.

L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni “non profit” come appresso specificato.

L’Associazione ha, infine, l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

L’Associazione può inoltre aderire ad altri Istituti, enti/associazioni italiani ed esteri aventi gli stessi fini e gli stessi scopi.

La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 3) Il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, purchè dotati di particolari qualità civili e morali.

ART. 4) Sono soci le persone e enti la cui domanda di ammissione presentata al Consiglio Direttivo verrà accettata a maggioranza.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

ART. 5) I soci fondatori sono coloro i quali hanno costituito l’associazione partecipando alla redazione dell’ atto costitutivo.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche o gli enti avranno versato una quota di iscrizione pari ad Euro 10,00 (dieci e zero centesimi).

Ogni anno il Consiglio direttivo, entro la fine dell’esercizio in corso, dovrà deliberare la quota di iscrizione annuale.

In virtù degli scopi non lucrativi, l’associazione potrebbe fronteggiare momenti di mancanza di liquidità, essendo sostenuta da enti pubblici che erogano i loro contributi solo a consuntivo, pertanto potrebbe essere richiesta dal Consiglio Direttivo la necessità di anticipazioni infruttuose degli associati al solo scopo di realizzare i fini istituzionali, fronteggiando eventuali difficoltà momentanee di liquidità evitando così il ricorso al credito presso terzi, oneroso per l’Associazione.

ART. 6) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per esclusione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal. Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 7) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

quote sociali d’iscrizione ed annualii

contributi di enti pubblici o privati in genere;

beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

contributi, erogazioni liberali e donazioni;

ricavi delle manifestazioni eventualmente svolte, in applicazione dell’attività istituzionale;

dai residui di gestione dell’ attività connessa, destinati dall’ assemblea degli associati ad incrementare il patrimonio dell’Associazione stessa;

da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono nè trasmissibili nè rimborsabili in nessun caso compreso quello di scioglimento dell’Associazione.

BILANCIO

ART. 8) Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. IL PRESIDENTE,

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

3. L’ASSEMBELA DEI SOCI,

4. IL SEGiETARIO.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito precisando che l’attività dell’Associazione si fonda soprattutto sulla prevalenza delle prestazioni dei soci che sono libere e gratuite e che possono essere unicamente rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti.

ART. 9) L’assemblea dei soci comprende tutti gli associati.

I soci ordinari possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta.

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell’Organo Direttivo.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o consuntivo.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L’assemblea è convocata a cura dell’organo amministrativo mediante avviso scritto da spedirsi con raccomandata, via e-mail, via fax o consegnato anche a mano al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato l’adunanza.

Sono convocate con avviso contenente il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno.

L’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, si riunirà in prima seduta, all’ora stabilita dall’organo amministrativo e in seconda seduta due ore dopo.

ART. 10) L’Assemblea ordinaria:

approva i bilanci o consuntivi,

elegge il Consiglio Direttivo,

delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria:

delibera sulle modificazioni dello statuto,

delibera sullo scioglimento dell’associazione,

delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 11) L’Assemblea è convocata:

tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario, qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci i in tal caso l’assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 12) In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con qualsiasi presenza numerica dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta degli intervenuti.

ART. 13) Le deliberazioni di assemblea straordinaria di modifica dello statuto devono essere deliberate a maggioranza assoluta dei soci.

ART. 14) L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’ assemblea stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15) Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque membri compreso il Presidente.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario Generale.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo nei limiti degli indirizzi generali predeterminati dall’assemblea dei soci può:

redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

fissare la quota di ammissione;

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all’assemeblea, nonchè il rendiconto finanziario;

compilare i progetti per l’impiego dei residui del bilancio da sottoporre all’assemblea;

formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’assemblea;

deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l’ordinaria amministrazione;

favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.

ART. 17) Il Consiglio decide a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in prima convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richieda uno dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate con ogni mezzo idoneo almeno sette giorni prima.

ART. 18) Il Consiglio nomina un Direttore Artistico a cui delega le competenze in merito all’organizzazione dei concerti.

Le riunioni del Consiglio sono fatte constatare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

ART. 19) Il Presidente dirige l’Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento e della conduzione degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea al Consiglio Direttivo.

Il presidente può delegare al Segretario parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, in caso di sua assenza lo sostituisce il vice Presidente.

Il Presidente può svolgere anche la funzione di Direttore Artistico, questa competenza è esercitata in piena autonomia qualora il Consiglio abbia delegato tale attività.

Il presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

IL SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 20) Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redigendo i verbali.

Al Segretario possono essere affidati i compiti di tesoriere, in particolare per la gestione dei fondi sociali, con facoltà di pagamento, di provvedere a rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 21) La decisione di scioglimento dell’ Associazione deve essere presa dalla maggioranza dei soci.

ART. 22) In caso di scioglimento, l’Assemblea è obbligata a devolvere il patrimonio residuo netto (dedotte quindi le passività) ad altre associazioni con analoghe finalità e comunque, ai fini di utilità sociale secondo l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 23) Particolari norme di funzionamento possono essere disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 24) Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto si rinvia al Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di Enti non commerciali.

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